
Pelli di zebra (eccetto zebra delle steppe)
- Nessuna autorizzazione
- Con autorizzazione
- Divieto
Per le specie protette occorre possedere un’autorizzazione d’esportazione CITES rilasciata dal Paese di provenienza nonché un’autorizzazione d’importazione. Viene effettuato un controllo all’atto dell’importazione in Svizzera. Per le specie non protette non è necessario disporre dell’autorizzazione d’esportazione CITES. Leggi al riguardo le ulteriori informazioni nel testo che segue.
Fatta eccezione per la zebra delle steppe, tutte le zebre (ad es. zebra di montagna, zebra di Grévy (Equus grevyi)) sono elencate negli allegati della CITES e soggette a restrizioni commerciali. L'importazione di pelli di zebra delle steppe non necessita di alcuna autorizzazione ma è soggetta a controlli.